Cosa cambia con il nuovo regime fitosanitario europeo

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Vivaio orticolo sotto serra
Il recente pacchetto di norme inciderà drasticamente sulla gestione fitosanitaria dei materiali vegetali e sul settore vivaistico

L’emergenza sanitaria mondiale provocata dalla pandemia di Covid-19 ha fatto passare in sordina le tante iniziative programmate nel 2020 in occasione dell’Anno internazionale per la salute delle piante (Iyph 2020), proclamato dalla Fao per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle tematiche fitosanitarie e sul loro impatto a livello globale, anche sulla salute dell’uomo.

Nel 2020, comunque, ha trovato piena attuazione sul territorio europeo il nuovo regime fitosanitario dell’Unione Europea, costituito da un pacchetto di 4 regolamenti principali:

- il Reg. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

- il Reg. 2014/652, sulle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

- il Reg. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante;

- il Reg. 2017/625, riguardante i controlli ufficiali.

Gli obiettivi del nuovo regime fitosanitario

Obiettivo generale del nuovo regime fitosanitario dell’Unione è impedire l’ingresso e la diffusione di organismi nocivi, extraeuropei in particolare, e rappresenta uno strumento indispensabile per proteggere la salute, l’economia e la competitività del settore della produzione vegetale dell’Ue, nonché per sostenere la politica di apertura degli scambi commerciali.

Il sistema di commercializzazione dei prodotti e materiali vegetali europei, infatti, resta un sistema aperto, ossia è permesso importare tutto, tranne quello che è espressamente vietato. In tal modo il commercio è agevolato, ma il rischio di introdurre nuove avversità è elevato e il vecchio impianto fitosanitario europeo, ormai datato, si è mostrato decisamente inadeguato a prevenire e controllare le diffusioni epidemiche.

La gestione del rischio

Tra i diversi regolamenti, quello che più direttamente interessa il settore primario e i suoi operatori è il Reg. 2016/2031 (riguardante le misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante), che ha come obiettivo prioritario quello di «determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali (organismi nocivi) e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile».

Pertanto, il regolamento introduce nel settore fitosanitario dei concetti di gestione del rischio, già noti e applicati da tempo in altri settori. La gestione del rischio di introduzione di organismi nocivi nel territorio europeo è valutata definendo le modalità di identificazione degli organismi nocivi, delle misure di quarantena, della tracciabilità degli spostamenti e dei produttori, dei certificati necessari per il trasporto delle piante e anche delle misure preventive riguardanti gli imballaggi vegetali e i bagagli dei viaggiatori.

Cosa succederà adesso

La sostanziale trasformazione della materia fitosanitaria introdotta dal Reg. 2016/2031 comporta per gli Stati membri l’adattamento dei propri sistemi fitosanitari. Anche in Italia si attende per la fine di quest’anno l’emanazione di un nuovo decreto legislativo che andrà a contestualizzare sul nostro territorio i contenuti del nuovo regime fitosanitario. Tra le principali novità, l’istituzione di una nuova figura che dovrebbe affiancare gli ispettori e gli agenti fitosanitari nelle attività di monitoraggio territoriale e la possibilità da parte del comitato fitosanitario nazionale di avere potere deliberativo in materia di emergenze fitosanitarie.

Ma il Reg. 2016/2031, oltre a modificare l’assetto dei servizi pubblici di controllo fitosanitario, introduce sostanziali novità anche per gli importatori e gli operatori agricoli, in particolare quelli del settore vivaistico, sempre più responsabilizzati.

I nuovi elenchi degli organismi nocivi

Gli organismi nocivi da quarantena sono stati riclassificati in base alla loro pericolosità in quattro classi:

- quelli di identità accertata e aventi la capacità di insediarsi in un territorio con impatto economico ambientale o sociale inaccettabile;

- i rilevanti per l’Ue: organismo nocivo da quarantena per il quale il territorio di riferimento è l’Ue;

- quelli rilevanti per l’Ue e prioritari: organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, il cui potenziale impatto economico ambientale o sociale sul territorio europeo è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena;

- non da quarantena regolamentati: organismi diffusi prevalentemente attraverso determinate colture da impianto.

Gli elenchi di tali organismi nocivi regolamentati sono in corso di definizione da parte della Commissione europea. Per ciascuna categoria, sono previste norme specifiche per la riduzione del rischio di importazione e di diffusione.

Contro gli organismi nocivi dovranno essere predisposti dei Piani di emergenza che definiscano le linee di azione, i ruoli, le responsabilità, le strutture coinvolte da approntare per ogni potenziale minaccia incombente. In merito alla gestione del rischio, sono previsti Piani d’azione, che si basino sulla tracciabilità completa dei materiali vegetali e sulla responsabilizzazione del produttore. La documentazione dei materiali di propagazione dovrà essere conservata per 3 anni, al fine di permetterne la piena tracciabilità.

Dalla fine dello scorso anno, il vecchio Registro ufficiale dei produttori è stato sostituito dal Registro ufficiale dei produttori professionali, che serve a identificare non solo i produttori ma anche gli altri soggetti coinvolti nella movimentazione del materiale vegetale.

Le responsabilità dei vivaisti e degli agricoltori

Per quel che riguarda il vivaista (fornitore), ma anche il coltivatore, il nuovo Reg. 2016/2031 stabilisce nuove responsabilità. Per entrambe le figure professionali è previsto il ruolo di risk manager, ossia di primi responsabili della valutazione dei rischi e dell’adozione di opportune misure atte a eradicare o contenere l’insediamento e diffusione di organismi nocivi e malattie.

Per questo potranno inoltre essere assegnatari di ruoli e compiti ufficiali, come quelli previsti dalla nuova figura di agente fitosanitario, che dovrebbe interessare il personale dei laboratori che eseguono le analisi fitopatologiche.

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Le operatrici specializzate di un vivaio orticolo eseguono l’innesto erbaceo

I vivaisti che avranno approvato il piano di gestione dei rischi dalle autorità fitosanitarie potranno essere sottoposti a ispezioni e controlli con minor frequenza.

Il vivaismo italiano occupa 114mila addetti in 4.350 imprese, con un valore di produzione di 1,7 miliardi di euro, di cui oltre un terzo è esportato. Le nuove regole impongono al comparto una drastica riorganizzazione nel corso di pochi anni, che richiederà sforzi e investimenti significativi per operare nel nuovo quadro normativo senza perdere competitività rispetto a un’agguerrita concorrenza internazionale.

Cosa cambia con il nuovo regime fitosanitario europeo - Ultima modifica: 2020-11-25T08:26:20+01:00 da Lucia Berti

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