La legge di modernizzazione agricola mette in pista le prime misure

Ortofrutta: Così la Francia dà un taglio a dilazioni, ribassi e ristorni

Stop ai ristorni, margine gdo “calmierati”, promozioni con indicazione d’origine, contratti scritti fra produttori e primi acquirenti

Per far fronte ai numerosi cambiamenti che stanno interessando la produzione agricola francese e per renderla all’altezza delle nuove sfide, il governo francese ha approvato nel 2010 una legge, detta “di modernizzazione agricola” (Lma), volta a “rinnovare il patto di fiducia che lega la nazione ai suoi agricoltori e a modernizzare progressivamente ma decisamente l’agricoltura francese”.
 

 

LE 3R AL BANDO
Il primo effetto della Legge di modernizzazione agricola è stato avvertito dagli operatori del settore ortofrutticolo dalla fine di gennaio 2011 con la soppressione delle “3R”. Questa misura (articolo 14) vieta infatti totalmente le dilazioni, i ribassi e i ristorni (3R ovvero remises, rabais, ristournes) su frutta e verdura fresche, cioè le riduzioni di prezzo fissate dopo la fatturazione in funzione del volume delle vendite realizzate con l’acquirente, della qualità del prodotto o in cambio di un servizio reso dal venditore.
La loro soppressione fa seguito alla denuncia, da parte dei produttori, di certe pratiche che consistevano nel forzare il fornitore a concedere una riduzione senza una reale contropartita. Le “3R” erano, fino ad ora, vietate solo in caso di crisi; con la nuova legge non non sarà più permesso farle figurare sulle fatture.
Inoltre, l’articolo 15 introduce l’addizionale alla tassa sulle superfici commerciali.
La tassa concerne esclusivamente il commercio dell’ortofrutta: è la trasposizione legislativa degli accordi dell’Eliseo, sottoscritti il 17 maggio dai rappresentanti della grande distribuzione. Questa tassa viene riscossa tra le imprese di commercio che non hanno firmato l’accordo sulla calmierazione dei margini. Tali accordi prevedono che, in caso di crisi congiunturale, la grande distribuzione s’impegni a ridurre il margine lordo praticato sul prodotto interessato: in pratica, il tasso di margine lordo su quel prodotto dovrà essere inferiore o uguale al tasso di margine lordo medio degli ultimi tre anni.
L’articolo 13 riprende le disposizioni già vigenti sul controllo delle promozioni di frutta e verdura all’esterno dei luoghi di vendita, e cioè che “Ogni pubblicità destinata al consumatore, diffusa su qualsivoglia supporto o visibile all’esterno del punto di vendita, che faccia riferimento a una riduzione di prezzo o a un prezzo promozionale sui prodotti alimentari deperibili deve precisare la natura e l’origine dei prodotti offerti e il periodo di durata dell’offerta stessa. L’indicazione relativa all’origine è scritta in caratteri di grandezza uguale a quella riguardante il prezzo”.
L’esibizione del prezzo all’esterno del luogo di vendita è autorizzata per un periodo massimo di tre giorni precedenti il primo giorno di applicazione del prezzo annunciato, per una durata che non può superare cinque giorni a partire da tale data.
La Legge di modernizzazione agricola ha anche rafforzato il ruolo dell’Osservatorio dei prezzi e dei margini, spesso criticato per la sua scarsa efficacia.
 

 

CONTRATTI PER ORGANIZZARE LA FILIERA
L’altro importante cardine della Legge di modernizzazione agricola concerne l’organizzazione della filiera, la cui misura principe (articolo 12) è l’istituzione di contratti fra produttori e clienti: “La conclusione dei contratti di vendita scritti fra produttori e acquirenti, o fra operatori economici […] proprietari della merce, e acquirenti può essere resa obbligatoria per i prodotti agricoli destinati alla rivendita o alla trasformazione”.
Questo articolo, definito dal decreto attuativo del 30 dicembre 2010 (n. 2010/1754), è diventato operativo il 1° marzo 2011. La formalizzazione scritta delle relazioni commerciali fra i produttori e i loro primi acquirenti diventa regola, indica il ministero dell’Agricoltura. L’obiettivo è quello di proteggere gli agricoltori dando loro visibilità sui loro mercati nel lungo periodo (impegno contrattuale di una durata minima di tre anni), ma dando ugualmente visibilità ai trasformatori e ai distributori sugli approvvigionamenti.
I contratti dovranno essere proposti dagli acquirenti ai produttori. In particolare, dovranno comportare degli impegni sui volumi dei prodotti agricoli e sulle modalità precise di determinazione del prezzo per tutta la durata del contratto stesso, così come sulle caratteristiche dei prodotti ortofrutticoli da consegnare, le tecniche di raccolta, le modalità di fatturazione e di pagamento, le modalità di revisione e il preavviso di recesso dal contratto.
 

 

NASCE IL MEDIATORE DEI CONTRATTI
Per proteggere i produttori, la Legge di modernizzazione agricola prevede, inoltre, di istituire un mediatore dei contratti incaricato di intervenire in prima istanza in caso di controversie. Così, se alcuni gruppi di produttori hanno acquisito già da tempo familiarità con questo tipo di procedure (cooperative, spedizionieri, ecc.), altre modalità di prima commercializzazione, in particolare attraverso la rete dei Mercati di interesse nazionale (Min), cioè la vendita diretta tramite accordi informali, o i dettaglianti, sembrano incompatibili con queste disposizioni che incontrano oggi un forte dissenso.

 

 

 

(Traduzione di Maria Schiavoni)

Ortofrutta: Così la Francia dà un taglio a dilazioni, ribassi e ristorni - Ultima modifica: 2011-04-11T13:59:27+02:00 da Colture Protette

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