Pagamenti con scadenza arbitraria, anche se i produttori hanno investito molti mesi prima della vendita delle piante; imposizione di vendite sottocosto, in particolare a fine anno; obbligo di ritiro a proprie spese delle piante invendute, ovviamente non pagate.
Sono alcune delle pratiche sleali che tanti florovivaisti si vedono imporre da parte delle catene commerciali della grande distribuzione organizzata (gdo).
Pratiche che il decreto legislativo n. 198 dell’8 novembre 2021 – che attua in Italia la direttiva Ue 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare – intende appunto reprimere e impedire.
Un decreto atteso
Il decreto legislativo è stato molto atteso dagli agricoltori italiani, quindi anche dai florovivaisti, come strumento per ridurre il divario di forza tra le imprese agricole e i partner commerciali più grandi e potenti che cercano di imporre pratiche o accordi contrattuali a proprio vantaggio nelle operazioni di vendita.
Numerosi sono gli incontri promossi negli ultimi mesi per informare i florovivaisti sul campo di applicazione del decreto e sulle innovazioni che introduce. Come quello organizzato da Coldiretti Puglia a Terlizzi (Ba) presso l’azienda florovivaistica Apulia Plants.
Distribuire il valore per tutelare il reddito
«Il contrasto alle pratiche commerciali sleali assume importanza particolare nel comparto florovivaistico» ha introdotto Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia. «L’esplosione dei costi di produzione, esasperata da una deprecabile speculazione, impone una distribuzione più equa del valore lungo la filiera per tutelare il reddito dei produttori di piante e fiori. In tale prospettiva la lotta alle pratiche sleali si rivela perciò fondamentale.
Le aziende florovivaistiche, secondo gli ultimi dati Crea, stanno affrontando aumenti dei costi per i fertilizzanti (+250%), i prodotti fitosanitari (+15%), i servizi di noleggio (+45%), nonché per gli imballaggi dalla plastica (+72%) al vetro (+40%) fino alla carta (+31%). Inoltre sono più che raddoppiati i costi dell’energia (gasolio, metano, energia elettrica), che si riverberano sulle spese di trasporto, visto che in Italia l’85% delle merci viaggia su gomma».
Danni dall’inflazione
L’impatto dell’inflazione sul comparto florovivaistico italiano, e pugliese in particolare, è devastante, ha aggiunto Piccioni. «In Puglia il comparto florovivaistico si sviluppa sul distretto leccese di Leverano, Taviano, Alliste, Maglie, Melissano, Nardò, Porto Cesareo, Racale e Ugento e su quello barese di Terlizzi, Canosa di Puglia, Bisceglie, Molfetta, Ruvo di Puglia e Giovinazzo.
Il primo rappresenta il 12,4% della produzione agricola della provincia di Lecce, il secondo il 5,8% di quella della provincia di Bari.
Si tratta quindi di distretti importanti, le cui imprese, senza certezze riguardo ai costi di produzione, rischiano il fallimento e la chiusura, con effetti devastanti sull’occupazione.
Peraltro, mentre in altri comparti si cerca di concentrare le operazioni colturali nelle ore di minor costo dell’energia elettrica, le imprese florovivaistiche non possono interrompere le attività pena la mancata fioritura o addirittura la morte delle piante, che sono altamente deperibili. Ad esempio le rose e le gerbere hanno bisogno di una temperatura fissa di almeno 15 °C per fiorire, le orchidee di almeno 20-22 °C e di 14 ore di illuminazione per fiorire e in assenza di riscaldamento muoiono».
I contratti di cessione
Uno dei punti di forza del decreto legislativo 198/2021 è la definizione, all’articolo 3, dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione, centrali per le relazioni commerciali tra i florovivaisti e i clienti, ha sottolineato Nada Forbici, coordinatrice della consulta nazionale florovivaismo di Coldiretti. «I contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale.
Sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti e indicano durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, modalità di consegna e di pagamento.
La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a 12 mesi, salvo deroga motivata, anche in ragione della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione». Altra questione molto importante per i florovivaisti è costituita dai termini di pagamento, illustrati nell’articolo 4 dedicato alle pratiche sleali. «Questo articolo chiarisce, ad esempio, che il prezzo deve essere pagato entro 30 giorni per i prodotti deperibili e 60 giorni per quelli non deperibili».
Le pratiche commerciali vietate
Riguardo alle pratiche commerciali sleali, continua Forbici «sono espressamente vietate le seguenti: ritardi nei pagamenti, annullamento degli ordini dei prodotti deperibili, modifiche unilaterali e retroattive dei contratti di fornitura, pagamenti non connessi alla vendita, pagamenti per il deterioramento e la perdita di prodotti dopo la vendita, rifiuto di concedere un contratto scritto, abuso di informazioni confidenziali, ritorsioni commerciali, risarcimento del costo dell’esaminazione dei reclami.
Sono inoltre vietate le seguenti pratiche commerciali, salvo che esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente, nel contratto di cessione, nell’accordo quadro o in un altro accordo successivo, in termini chiari e univoci: restituzione della produzione invenduta, imposizione di pagamenti per servizi non correlati alla vendita, attribuzione degli sconti, attribuzione di costi pubblicitari, attribuzione di costi del marketing, pagamento del personale incaricato».
L’articolo 5, ha proseguito Forbici, vieta inoltre altre pratiche commerciali come, ad esempio, «l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, l’imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione, l’imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, e così via».
Disciplina del rapporto produttore-cliente
Per Pietro Paparella, titolare di Apulia Plants, azienda florovivaistica specializzata nella produzione su 40 ettari di piante mediterranee da interno e, soprattutto, da esterno e di piante fiorite in vaso, il decreto va apprezzato e applicato nel suo complesso, anche se su alcuni punti può sembrare persino controproducente per i florovivaisti.
«Il decreto mette ordine nei rapporti commerciali fra produttori e clienti, un ordine che noi florovivaisti abbiamo sempre auspicato nelle relazioni con la gdo. Ricordo alcune delle pratiche sleali che tanti produttori sono costretti a subire dalle catene commerciali della gdo: pagamenti con scadenza a loro piacimento, anche se i produttori hanno cominciato a investire 6-8 mesi prima della vendita; imposizione di vendite sottocosto con sconti folli, in particolare, ma non solo, per le feste di fine anno; obbligo di andare a ritirare le piante invendute, ovviamente non pagate e da riprendersi a proprie spese, e così via».
Invece la nuova normativa sottrae i rapporti commerciali all’arbitrio della gdo e li disciplina. «Questa è la novità che il decreto legislativo introduce, la disciplina dei rapporti con la gdo. La mia azienda, per scelta, non lavora con la gdo, ma numerosi colleghi mi dicono che diverse catene commerciali stanno cercando di boicottare il decreto perché hanno interesse a mantenere pratiche sleali».
Non mancano le difficoltà
«Certo – continua Paparella – il decreto crea anche alcune difficoltà alle aziende florovivaistiche, come l’obbligo di pagare i propri fornitori a 60 giorni: un obbligo che a volte i florovivaisti non riescono a osservare perché, a loro volta, sono pagati in ritardo dai propri clienti, gdo in primis. Ma se il decreto viene applicato e rispettato correttamente da tutti gli anelli della filiera florovivaistica i vantaggi, a mio avviso, sono numerosi per noi florovivaisti e certamente maggiori di eventuali svantaggi.
L’applicazione del decreto in Italia è in ritardo rispetto ad altri Paesi europei. Perciò stiamo vivendo una fase di adeguamento alla nuova normativa. Ritengo però che, superato un necessario tempo di assestamento, il decreto non potrà che fare bene, nel medio-lungo periodo, a tutto il comparto. Sono sicuro che fra cinque anni i rapporti fra gli attori della filiera saranno sicuramente più corretti e quindi migliori»