Regime forfettario per i florovivaisti

regime forfetario florovivaisti
Per la prima volta il commercio puro beneficerà di un trattamento fiscale agevolato

La Legge di Bilancio 2020 interviene a favore dei florovivaisti, prevedendo un regime forfetario di determinazione del reddito per alcune attività di commercio puro.
La norma di riferimento è il comma 225 della Legge 160/2019, il quale dispone che “per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5%”.
L’applicazione del nuovo regime richiede, quindi, la verifica di tre condizioni:
1) i soggetti che intervengono nell’operazione devono essere imprenditori agricoli. Sono quindi esclusi, ad esempio, gli acquisti fatti presso o da parte di commercianti;
2) gli acquisti devono riguardare piante e prodotti della floricoltura;
3) il limite massimo di spesa ammissibile è non superiore al 10% del volume d’affari.
Se le condizioni sono verificate, il reddito imponibile relativo alla attività di commercio non è determinato con i criteri ordinari (vale a dire come differenza tra ricavi e costi), bensì applicando un coefficiente di redditività pari al 5%.

 

regime forfettario florovivaisti

Il meccanismo, quindi, funziona così: l’imprenditore florovivaista deve anzitutto verificare il limite massimo di acquisti che può effettuare da un altro imprenditore per poter beneficiare di questo regime. Ipotizzando che il suo volume d’affari sia pari a 100.000 euro, potrà fare acquisti al massimo per 10.000 euro (100.000 · 10%). Per determinare il reddito relativo a questa attività da assoggettare a imposizione deve poi prendere in considerazione l’ammontare dei ricavi. Ipotizziamo che gli acquisti di 10.000 euro abbiano prodotto ricavi pari a 13.000 euro; il reddito imponibile si determina applicando a questo ammontare il coefficiente del 5%. Pertanto, nell’esempio, il reddito imponibile ammonta ad euro 650 euro (13.000 · 5%). Applicando, invece, il regime ordinario, il reddito imponibile sarebbe stato pari a 3.000 euro (= 13.000 - 10.000).
L’ambito soggettivo della norma non è precisato ma è ricavabile dalla collocazione di questa. Infatti, per le nuove disposizioni viene introdotto un apposito comma nell’articolo 56-bis del Tuir; tale articolo è relativo alle modalità di calcolo del reddito di impresa con riferimento ad alcune specifiche attività agricole.
Da queste disposizioni sono escluse le società di persone e le società di capitali, anche nel caso in cui determinino il reddito con i criteri catastali. Di conseguenza, il regime forfetario per i florovivaisti si applica con riferimento a imprenditori individuali, società semplici ed enti non commerciali.

In passato, con la risoluzione 11e/2018, l’Agenzia delle Entrate era intervenuta a favore dei florovivaisti includendo tra le attività agricole connesse di manipolazione anche la concimazione, l’inserimento del terriccio per la conservazione in attesa della vendita, il trattamento delle zolle, la potatura, la steccatura e la rinvasatura. Mai, però, le attività di commercio puro erano state destinatarie di un trattamento fiscale agevolato.
Dunque, l’attività svolta dai florovivaisti potrà dare origine a diverse tipologie di reddito:
- le attività di coltivazione e cessione di piante proprie cresciute nel vivaio, nonché le cessioni di piante acquistate da terzi ma sottoposte a manipolazioni, nel rispetto della prevalenza, danno origine a reddito agrario;
- le attività di commercio puro che rispettano i requisiti prima menzionati sono produttive di reddito di impresa, determinato però forfettariamente mediante applicazione del coefficiente del 5%;
- le altre attività di commercio puro, nonché le cessioni di prodotti acquistati da terzi e sottoposti a manipolazione, che però eccedono la prevalenza, sono produttive di reddito di impresa, determinato però con criteri ordinari. •

Regime forfettario per i florovivaisti - Ultima modifica: 2020-03-09T12:13:23+01:00 da Lucia Berti

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome