Protezione più rigorosa

protezione fitosanitaria
Il Reg. Ue 2016/2031, in viglore dal 14 dicembre 2019, introdurrà misure di protezione più rigorose contro gli organismi vicini per le piante.
Le novità del regime fitosanitario previsto dal Reg. (Ue) 2016/2031, che entrerà in vigore il 14 dicembre 2019. Se ne è discusso in occasione della XI Giornata nazionale del vivaismo mediterraneo organizzata dall’Anve

Tracciabilità, passaporti, piani di gestione fitosanitaria, stazioni di quarantena, formazione degli operatori professionali, segnalazioni di nuove infezioni, autocontrollo: sono alcune delle novità che a breve diventeranno obblighi di legge in modo univoco nell’Unione europea a seguito dell’entrata in vigore, dal 14 dicembre 2019, del Reg. (Ue) 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi (On) per le piante. Di tali novità si è discusso alla XI Giornata nazionale del vivaismo mediterraneo organizzata dall’Anve (Associazione nazionale vivaisti esportatori) presso i Vivai Capitanio Stefano di Monopoli (Ba).
«Il Reg. (Ue) 2016/2031 introdurrà cambiamenti epocali per la salvaguardia della biodiversità dei territori e delle tradizioni colturali che li distinguono, consentendo di evitare devastazioni paesaggistiche, imprenditoriali e sociali come quelle causate da fitopatogeni quali Xylella fastidiosa, Anoplophora chinensis e Popillia japonica – ha introdotto Leonardo Capitanio, titolare dei Vivai Capitanio e presidente dell’Anve –. Si tratta di una vera e propria rivoluzione per il vivaismo, ma anche per tutta l’agricoltura italiana ed europea. Infatti cambieranno in maniera decisa i criteri di controllo e analisi del rischio e saranno individuate le responsabilità delle Autorità pubbliche e delle imprese private, le quali, ciascuna per la propria competenza, dovranno adottare misure specifiche di difesa».
Ma perché si è reso necessario un nuovo regime fitosanitario? Quello istituito con la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, ha riferito Anna Percoco, funzionario del Servizio fitosanitario della Regione Puglia, è stato oggetto di valutazione e i suoi risultati, sulla base delle esperienze vissute nei vari Stati membri, hanno evidenziato che esso non ha fermato l’afflusso crescente di nuovi e pericolosi On.

La globalizzazione

«La globalizzazione degli scambi commerciali e i cambiamenti climatici hanno incrementato negli ultimi anni l’introduzione di nuovi On: il punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus) con l’importazione di palme, il batterio Xylella fastidiosa con l’importazione di piante ornamentali, il tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis) e il cerambicide dal collo rosso (Aromia bungii) con il materiale di imballaggio, il tarlo asiatico (Anoplophora chinensis) con piante e bonsai, la mosca orientale della frutta (Bactrocera dorsalis) con i frutti, Tomato brown rugose fruit virus (Tobrfv) con i semi di pomodoro. Il rischio di nuove introduzioni in futuro è ritenuto alto, per cui è apparso necessario sostituire il precedente regime fitosanitario con uno più restrittivo, strutturato in un Regolamento per garantire l’applicazione uniforme delle nuove norme in tutti gli Stati membri dell’Ue. Con esso la Commissione ha ribadito l’estrema importanza della materia fitosanitaria per la salvaguardia nel territorio comunitario delle produzioni vegetali, del patrimonio forestale delle aree naturali, degli ecosistemi naturali, della biodiversità».

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La globalizzazione degli scambi commerciali e i cambiamenti climatici hanno incrementato l’introduzione di nuovi On, come il batterio Xylella fastidiosa con l’importazione di piante ornamentali (nelle foto sintomi su oleandro e poligala).

Il nuovo regime fitosanitario dell’Ue resta aperto: tutti gli spostamenti di piante e prodotti vegetali verso e nell’Ue sono consentiti a eccezione di alcuni divieti. «Per contrastare la minaccia di nuove introduzioni è stata ritenuta necessaria una norma che consenta di determinare i rischi fitosanitari connessi agli On e ridurli a un livello accettabile. Così il Reg. (Ue) 2016/2031 stabilisce le norme per determinare i rischi fitosanitari rappresentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali (gli “organismi nocivi”) e le misure per limitare quanto più possibile tali rischi. Le piante diverse da quelle considerate dal Reg. (Ue) 2014/1143 (specie esotiche invasive), che hanno un grave impatto economico, sociale e ambientale sul territorio dell’Ue, possono essere considerate On ai fini del Reg. (Ue) 2016/2031. Preciso che il nuovo Regolamento non comprende le disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare se gli operatori professionali rispettano la legislazione fitosanitaria, in quanto i controlli sono disciplinati dal Reg (Ue) 2017/625 sui controlli ufficiali».

Riclassificazione

Il Reg. (Ue) 2016/2031, ha chiarito Percoco, «opera in primo luogo una riclassificazione degli On in:
1. On da quarantena (caratterizzati da identità accertata e capacità di insediarsi in un territorio, impatto economico ambientale o sociale inaccettabile sul territorio, disponibilità di misure realizzabili ed efficaci per prevenirne l’ingresso, l’insediamento o la diffusione all’interno di un territorio e per attenuarne i rischi e l’impatto);
2. On rilevanti per la Ue (On da quarantena per i quali il territorio di riferimento è la Ue e per i quali non sono consentiti l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione);
3. On prioritari (On da quarantena rilevanti per l’Ue il cui potenziale impatto economico, ambientale o sociale sul territorio dell’Ue è più grave rispetto ad altri organismi non da quarantena);
4. On non da quarantena (On non da quarantena trasmessi attraverso specifiche piante da impianto, che su tali piante, in relazione al loro uso per gli impianti, hanno ripercussioni economiche inaccettabili)».

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Il cerambicide dal collo rosso (Aronia bungii) può viaggiare con il sistema di imballaggio..

Inoltre il Reg. Ue 2016/2031 contiene aspetti innovativi per l’Autorità competente che ha l’obbligo di: notificare un pericolo imminente di ingresso di un On non ancora presente; informare gli operatori professionali sugli On da quarantena rilevanti per l’Ue che sono stati rinvenuti in un territorio; informare il pubblico circa gli On prioritari che sono stati rinvenuti in un territorio e le misure fitosanitarie adottate o da adottare sia dagli operatori professionali sia da altri; attuare annualmente indagini sugli On prioritari a meno che l’On non possa svilupparsi nel territorio per le condizioni climatiche o la mancanza di piante ospiti; stilare piani di emergenza per gli On prioritari che possono entrare e insediarsi nel proprio territorio o in parte; programmare esercizi di simulazione per gli On prioritari; stilare piani d’azione per gli On prioritari; designare delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento.

Piano di emergenza

«Ogni Stato membro deve elaborare e aggiornare per ogni On prioritario in grado di entrare e insediarsi nel suo territorio o in una parte di esso un Piano di emergenza – ha illustrato Percoco –. Il Piano deve contenere informazioni su: processi decisionali, ruoli e responsabilità dei vari soggetti che intervengono (Autorità competenti, autorità pubbliche, laboratori, organismi delegati, ecc.), procedure da adottare, protocolli di ispezione, campionamento e analisi di laboratorio, misure fitosanitarie da adottare per la gestione del rischio, mezzi e modalità di informazione, formazione del personale pubblico e privato, risorse da mettere a disposizione. Il Piano di emergenza può essere comune per On prioritari che hanno una biologia e una gamma di specie ospiti simili. Entro quattro anni dalla data di redazione dell’elenco degli On prioritari gli Stati membri devono redigere i piani per quelli interessati».

Piano di azione

Quando in un territorio è confermata ufficialmente la presenza di un On prioritario, l’Autorità competente adotta un Piano di azione che stabilisce le misure fitosanitarie da adottare per l’eradicazione o il contenimento dell’On e il calendario di attuazione.
«Il Piano di azione comprende l’organizzazione delle indagini, il numero delle ispezioni visive, dei campionamenti, delle analisi di laboratorio, le procedure o i protocolli da adottare. Esso si basa sul relativo Piano di emergenza e deve essere comunicato dall’Autorità competente agli operatori professionali interessati».

L’operatore professionale

Ma chi è, secondo il Reg. (Ue) 2016/2031, l’Operatore professionale (Op)? È un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato, ha chiarito Percoco, «che svolge a titolo professionale una o più attività seguenti in relazione alle piante e ai prodotti vegetali e ne è giuridicamente responsabile: impianto, riproduzione, produzione (inclusi coltivazione, moltiplicazione e mantenimento), introduzione e spostamento nel territorio dell’Ue e in uscita dal territorio dell’Ue, messa a disposizione sul mercato, immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione. Gli Op che introducono e/o spostano nell’Ue piante e prodotti vegetali, gli Op autorizzati a rilasciare passaporti delle piante, gli Op che richiedono certificati di export, gli Op che sono coinvolti da atti di esecuzione dell’Ue, sono tutti compresi nel Registro ufficiale degli operatori professionali (Ruop)».
E quali sono le responsabilità degli Op? «Un Op al quale sono fornite piante deve registrare i dati che gli consentono di identificare il fornitore di ogni unità di vendita di pianta ricevuta. Un Op che fornisce piante deve registrare i dati che gli consentono di identificare il destinatario di ogni unità di vendita di pianta venduta. Gli Op istituiscono sistemi o procedure di tracciabilità che devono consentire l’identificazione degli spostamenti delle piante e dei prodotti vegetali all’interno e fra i loro siti. Gli Op devono mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni su richiesta dell’Autorità competente (visti i tempi di latenza di taluni organismi nocivi da quarantena e il tempo necessario per individuare la fonte di infestazione, i dati registrati devono essere conservati per almeno tre anni)».
Inoltre, ha aggiunto Percoco, l’Op autorizzato a rilasciare i passaporti delle piante deve:
• possedere le conoscenze necessarie per effettuare le indagini riguardanti gli On da quarantena rilevanti per l’Ue, gli On da quarantena rilevanti per le zone protette, gli On regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Ue e i sintomi della presenza degli On e i mezzi per prevenirne la presenza e la diffusione;
• disporre di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi per la tracciabilità;
• assicurare che sia impartita una formazione adeguata al suo personale coinvolto nelle indagini.
«Quando un Op sospetta o accerta la presenza di un On da quarantena rilevante o un On soggetto a misure, lo notifica immediatamente all’Autorità competente. Adotta subito misure cautelative per prevenirne l’insediamento e la diffusione. In caso di conferma ufficiale della presenza di un On, l’Op: - adotta immediatamente le misure necessarie a prevenire la diffusione dell’On; - adotta immediatamente le misure necessarie per eliminare l’On; - ritira senza indugio dal mercato le piante e i prodotti vegetali sotto il proprio controllo; - informa i soggetti nella catena commerciale a cui sono state fornite le piante e i prodotti vegetali della presenza dell’On; - fornisce indicazioni sulle misure necessarie da adottare durante il trasporto delle piante e dei prodotti vegetali per ridurre il rischio di diffusione o di fuga degli On interessati; fornisce all’Autorità competente tutte le informazioni rilevanti per il singolo cittadino».

Il passaporto delle piante è un’etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti (materiali od oggetti in grado di contenere o diffondere On, compresa la terra o il substrato colturale) nel territorio dell’Ue e, se necessario, per la loro introduzione e il loro spostamento nelle zone protette. Il Passaporto è rilasciato dall’Op registrato e autorizzato che attesta il rispetto di tutte le prescrizioni previste dal Reg. (Ue) 2016/2031.

Elenco delle piante

«La Commissione, con atti di esecuzione, stabilisce l’elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, per i quali è richiesto un passaporto delle piante. L’elenco include: tutte le piante da impianto (destinate a restare piantate o essere piantate o ripiantate) escluse le sementi; le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali sono state stabilite prescrizioni; le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati negli atti di esecuzione».
Il Passaporto delle piante, ha puntualizzato Percoco, «non è richiesto per lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti se forniti direttamente a un utilizzatore finale, compresi i giardinieri non professionisti. Tale eccezione non si applica: agli utilizzatori finali che ricevono piante, prodotti vegetali o altri oggetti attraverso vendita tramite contratti a distanza; agli utilizzatori finali per i quali è richiesto un passaporto delle piante per le zone protette. Il passaporto non è richiesto per gli spostamenti di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, all’interno e tra i siti dello stesso Op situati a breve distanza tra loro (lo Stato membro definisce la “breve distanza” e può prevedere per tali spostamenti altri documenti diversi dal passaporto)».

Il Passaporto deve essere visibile, chiaramente leggibile, stampato con inchiostro indelebile perché le informazioni riportate devono essere inalterabili e deve contenere:
- la dicitura “Passaporto delle piante” nell’angolo superiore destro, in una delle lingue ufficiali dell’Ue e in inglese, separate da una barra obliqua;
- la bandiera dell’Ue nell’angolo superiore sinistro, stampata a colori o in bianco e nero;
- la lettera “A” seguita dal nome botanico della specie oppure dal nome dell’oggetto;
- la lettera “B” seguita dal codice di due lettere per lo Stato membro in cui l’Op autorizzato è registrato, un trattino e il numero di registrazione dell’Op;
- la lettera “C” seguita dal codice di tracciabilità della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto;
- la lettera “D” seguita dal nome del Paese terzo di origine o dal codice dello Stato membro di origine.
Il passaporto viene apposto sull’unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti prima del loro spostamento nel territorio dell’Ue o prima del loro spostamento all’interno di una zona protetta (l’unità di vendita è la più piccola unità commerciale o di altro tipo utilizzabile nella fase della commercializzazione, può coincidere con un lotto o essere un sottoinsieme). Se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono trasportati in imballaggi o contenitori, il passaporto è apposto su tale imballaggio o contenitore.

Piani di gestione dei rischi

Con il nuovo regime fitosanitario l’Op deve avere una elevata professionalità e predisporre dei Piani di gestione dei rischi connessi agli On che interessano le proprie produzioni. I Piani di gestione sono approvati dall’Autorità competente. Gli Op autorizzati che attuano un piano di gestione dei rischi connessi agli On che è stato approvato possono essere sottoposti a ispezioni con frequenza ridotta.

«I Piani di gestione dei rischi devono contenere: le informazioni richieste in merito alla registrazione dell’Op autorizzato, le informazioni richieste in merito alla tracciabilità, una descrizione dei processi di produzione dell’Op autorizzato, le modalità di spostamento e vendita delle piante, l’analisi dei punti critici e delle misure adottate dall’Op per attenuare i rischi connessi agli On, le procedure e azioni da adottare in caso di presenza sospetta o confermata di On da quarantena e la loro registrazione, i ruoli e le responsabilità del personale coinvolto, la formazione erogata al personale».
Il nuovo regime fitosanitario, ha concluso Percoco, «rappresenta una nuova sfida e un nuovo modello per il Servizio fitosanitario nazionale. Esso evidenzia: la strategicità della materia fitosanitaria, una maggiore consapevolezza del ruolo del Servizio fitosanitario, la necessità di riorganizzare e potenziare il sistema fitosanitario, la necessità di formare rapidamente il personale dell’Autorità competente e gli Op».

Protezione più rigorosa - Ultima modifica: 2019-08-26T11:20:14+02:00 da Lucia Berti

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